Art. 88.

      1. L'articolo 13 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - 1. Se la donna si trova nelle condizioni legittimanti il ricorso previsto dall'articolo 404 del codice civile per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal marito che non sia legalmente separato.
      2. Se la donna è beneficiaria di amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dall'amministratore di sostegno, a ciò autorizzato dal giudice tutelare.

 

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      3. Nel caso in cui la richiesta sia presentata personalmente dalla donna beneficiaria di amministrazione di sostegno, deve essere sentito il parere dell'amministratore di sostegno. La richiesta presentata dall'amministratore di sostegno o dal marito deve essere confermata dalla donna.
      4. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulle sue condizioni fisio-psichiche».