1. L'articolo 13 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. Se la donna si trova nelle condizioni legittimanti il ricorso previsto dall'articolo 404 del codice civile per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal marito che non sia legalmente separato.
2. Se la donna è beneficiaria di amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dall'amministratore di sostegno, a ciò autorizzato dal giudice tutelare.